RIFIUTI: TIA E IVA, ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

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L’applicazione dell’iva sulla tariffa integrata ambientale e le richieste di rimborso degli utenti alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione che con la recente sentenza  3756/2012 ha confermato l’orientamento della Giurisprudenza secondo cui la Tariffa di Igiene Ambientale ha natura tributaria e quindi, in origine, non avrebbe dovuto essere gravata di IVA.

Tale orientamento, ci tiene a precisare l’ASIU, non è però affatto condiviso dal Ministero delle Finanze che sulla questione si è espresso nella circolare 23148 del 01/11/2010. La sentenza di Corte di Cassazione ed il tamtam che ne è seguito sugli organi di stampa hanno ad ogni modo determinato, nelle ultime settimane, un notevole afflusso di utenti, sia ai nostri sportelli sia al nostro centralino telefonico, che chiede informazioni sulla modalità di richiesta del rimborso.

Le risposte che attualmente diamo agli utenti, continua ASIU, in linea con il comunicato stampa della nostra associazione di categoria, vertono su questi punti fondamentali:

  1. Gli importi dell’IVA sulle fatture relative alla Tariffa di Igiene Ambientale emesse fino a tutto l’anno 2010 non sono stati incamerati da ASIU che quindi non ne ha mai avuto la disponibilità, bensì, sono stati interamente riversati all’erario. Si fa inoltre presente che ASIU ha versato l’IVA anche sulle fatture emesse e mai pagate da utenti morosi. Per tale motivi ed in assenza di un intervento governativo che chiarisca le modalità con le quali le aziende saranno chiamate a effettuare i rimborsi e potranno recuperare le somme restituite, ASIU non può rimborsare in alcun modo l’IVA sulle fatture sopracitate.
  2. Gli utenti che lo ritengono opportuno potranno comunque fare richiesta di rimborso, allegando alla stessa copia delle fatture e i relativi giustificativi del pagamento. Qualora l’utente abbia smarrito i documenti, che peraltro la legge lo obbliga a conservare, ASIU ne fornirà copia al costo di € 1,50 per ciascun documento, da pagare alla consegna dello stesso dietro rilascio di ricevuta fiscale. Le copie dei documenti saranno rilasciate esclusivamente presso la sede aziendale, in Loc. Montegemoli che in quanto domicilio fiscale dell’azienda è luogo in cui vengono conservati i documenti fiscali.
  3. Il rimborso dell’IVA non è dovuto sulle fatture TIA relative all’anno 2011 in quanto da tale anno tutti i Comuni in cui la TIA è gestita e incassata da ASIU applicano la Tariffa Integrata Ambientale (TIA2) prevista dal Codice Ambientale del 2006 che per espressa disposizione di legge (art. 14 comma 33 Dl 78/2010) è una tariffa e quindi in quanto tale soggetta ad IVA.
  4. Per questo stesso motivo le fatture relative alla Tariffa Integrata Ambientale relative all’anno 2012 saranno correttamente emesse con IVA.

In questi giorni, ASIU è in constante contatto con Cispel Toscana e con tutti gli organismi deputati per trovare una linea di condotta comune.

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Scritto da il 20.3.2012. Registrato sotto cronaca, Foto, ultime_notizie. Puoi seguire la discussione attraverso RSS 2.0. Puoi lasciare un commento o seguire la discussione

1 Commento per “RIFIUTI: TIA E IVA, ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE”

  1. rigo luciano

    il mio parere è di passare l’informazione all’utente,è di spiegare come deve e dove presentare la domanda di rimborso. O meglio ancora ,scalare l’importo dai successivi bollettini.

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