19 Luglio 2026, 00:39

RIGASSIFICATORE A PIOMBINO, SICUREZZA E ATTI MANCANTI: SERVE UN CONSIGLIO COMUNALE APERTO

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il rigassificatore di Snam FSRU a Piombino

Piombino (LI) – La vicenda dell’Italis LNG nel porto della città (impianto della Snam FSRU Italia S.r.l. società controllata dal Gruppo Snam, titolare delle autorizzazioni), non può più essere trattata come una normale contrapposizione tra favorevoli e contrari al rigassificatore. Dopo la norma nazionale del 2026 che consente la prosecuzione dell’esercizio degli impianti di rigassificazione oltre la scadenza originaria, il punto non è soltanto politico. È documentale.

La domanda non è più solo: il rigassificatore deve restare o andare via? La domanda diventa un’altra: quali atti dimostrano che la permanenza oltre il triennio originario sia stata rivalutata sotto il profilo della sicurezza, della prevenzione incendi, della normativa Seveso, del Piano di emergenza esterna, del traffico portuale, dei traghetti, dei passeggeri, dell’informazione alla popolazione e delle compensazioni?

Perché una cosa va chiarita subito: la proroga può mantenere temporaneamente in vita l’autorizzazione originaria e gli atti collegati, compresa l’AIA, ma non cancella gli obblighi di sicurezza. Anzi, proprio la prosecuzione oltre il termine inizialmente previsto rende ancora più urgente sapere chi abbia fatto cosa, con quali documenti, con quali verifiche e con quali responsabilità.

Qui non servono rassicurazioni. Servono atti.

IL PUNTO GIURIDICO: LA PROROGA NON CANCELLA SEVESO E PREVENZIONE INCENDI

L’articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 32 dell’11 marzo 2026 consente agli impianti di rigassificazione in esercizio, con autorizzazioni in scadenza entro il 31 dicembre 2026, di continuare a operare sulla base dell’autorizzazione originaria e degli atti correlati, compresa l’Autorizzazione integrata ambientale, se entro il 30 giugno 2026 è stata presentata un’istanza di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione.

Ma la stessa norma precisa che restano fermi gli adempimenti del DPR 151/2011 e del D.Lgs. 105/2015. In termini semplici: restano fermi gli obblighi in materia di prevenzione incendi e gli obblighi della normativa Seveso sugli incidenti rilevanti.

Questo è il punto centrale. Non basta dire che una legge consente la prosecuzione dell’esercizio. Bisogna dimostrare che, dentro quella prosecuzione, tutti gli obblighi di sicurezza siano stati rispettati, verificati e, se necessario, aggiornati.

La domanda da porre a tutti i soggetti coinvolti è quindi precisa: quali nuovi atti sono stati prodotti dopo la proroga 2026 per verificare la sicurezza dell’impianto nella nuova condizione di permanenza oltre il triennio?

IL PIANO DI EMERGENZA ESTERNA ESISTE, MA NON BASTA DIRE CHE ESISTE

Il Piano di emergenza esterna dello stabilimento SNAM FSRU Italia Srl, Banchina Est del porto di Piombino, è stato approvato dalla Prefettura di Livorno nel 2025. Dunque non si può sostenere che il piano non esista.

Il problema è un altro: quel piano è stato sperimentato? È stato spiegato alla popolazione? È stato aggiornato o rivalutato alla luce della permanenza oltre i tre anni originari? È stato coordinato con i transiti dei traghetti, con i flussi turistici, con il porto, con le attività industriali e con il possibile scenario di una permanenza più lunga rispetto a quella inizialmente prospettata?

Il PEE qualifica lo stabilimento come soggetto alla normativa Seveso e come stabilimento di soglia superiore. Questo significa che non siamo davanti a un impianto ordinario. Siamo davanti a uno stabilimento per il quale la legge richiede pianificazione dell’emergenza, coordinamento tra enti, informazione alla popolazione e gestione degli scenari incidentali.

Il piano prevede zone di pianificazione, zone di soccorso, centri operativi, corridoi di ingresso e uscita dei mezzi di soccorso, cancelli, aree di ammassamento, posto medico avanzato e procedure operative. Questo non è un dettaglio rassicurante. È la prova che il rischio deve essere organizzato e gestito.

IL PREFETTO DEVE DIRE SE IL PIANO È STATO TESTATO

Il Prefetto è il soggetto centrale del Piano di emergenza esterna. La normativa Seveso assegna alla Prefettura il compito di predisporre il PEE e curarne l’attuazione.

La domanda alla Prefettura, quindi, non può essere generica. Deve essere questa: il Piano di emergenza esterna dell’Italis LNG è stato sperimentato con esercitazioni reali?

Se sì, quando? Con quali enti? Con quali scenari? Con quali verbali? Sono stati coinvolti Comune, Capitaneria, Autorità portuale, Vigili del Fuoco, ARPAT, ASL, operatori portuali, traghetti, scuole, cittadini e categorie economiche?

Se no, perché non è stato fatto?

La consultazione pubblica del piano non equivale a un’esercitazione. Pubblicare un documento e raccogliere osservazioni è un passaggio importante, ma diverso dal testare sul campo procedure, tempi, comunicazioni, vie di fuga, cancelli, soccorsi, gestione dei passeggeri e informazione alla popolazione.

IL SINDACO NON PUÒ LIMITARSI ALLA CONTRARIETÀ POLITICA

Il Comune di Piombino non è un osservatore esterno. Nel sistema di protezione civile e nella gestione dell’emergenza il Comune ha un ruolo diretto, soprattutto per quanto riguarda l’informazione alla popolazione, il coordinamento locale e le ricadute sul territorio.

Nel 2022 il Comune trasformò la propria contrarietà politica in un ricorso al TAR. Nel 2026, davanti a una proroga che incide proprio sul presupposto temporale dei tre anni, non risulta pubblicamente, allo stato delle verifiche effettuate sul web aperto, un atto equivalente: un nuovo ricorso, un mandato legale, una diffida, una richiesta formale di riesame del PEE, una richiesta pubblica di esercitazione, una richiesta di accesso agli atti della fase 2026.

Se questi atti esistono, il Comune li renda pubblici.

Se non esistono, la domanda è inevitabile: perché il “no” del Comune oggi non si misura con gli stessi strumenti usati nel 2022?

La questione non è personale. È istituzionale. Un sindaco può dichiararsi contrario al rigassificatore, ma davanti a una permanenza oltre il termine originario deve dimostrare quali atti abbia prodotto per tutelare il territorio.

IL TAR AVEVA RAGIONATO SU UNA PERMANENZA TRIENNALE

La sentenza del TAR Lazio n. 1279/2024 ha respinto il ricorso del Comune di Piombino. Questo va detto chiaramente.

Ma la stessa sentenza ragionava su un quadro preciso: la permanenza della FSRU nel porto di Piombino per tre anni. Il Tribunale aveva valorizzato la temporaneità della presenza in banchina e la prospettiva di una successiva ricollocazione o cessazione dell’attività nel porto.

Oggi il quadro non è più identico. La norma nazionale del 2026 consente la prosecuzione dell’esercizio sulla base dell’autorizzazione originaria e degli atti collegati, se è stata presentata istanza di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione.

Questo apre una fase nuova. Non basta ripetere che il Comune ha già perso al TAR. La domanda è se la proroga, incidendo sul presupposto della temporaneità triennale, generi nuovi profili da valutare: sicurezza, Seveso, AIA, PEE, informazione alla popolazione, traffico portuale, compensazioni, cronoprogramma di uscita dalla banchina.

Il Comune ha valutato tutto questo con un legale? Ha chiesto un parere? Ha dato un mandato? Ha chiesto gli atti? Ha scritto al Prefetto? Ha scritto al MASE? Ha scritto alla Capitaneria?

Sono domande documentali, non polemiche.

TRAGHETTI, PASSEGGERI E BOCCA DEL PORTO: IL PROBLEMA NON È SOLO LA DISTANZA

L’ingresso del porto di Piombino

Un altro punto riguarda il traffico passeggeri. L’Italis LNG è ormeggiata all’interno del porto, in prossimità della banchina est. Da una misurazione indicativa effettuata su immagine satellitare, la bocca del porto risulta nell’ordine dei 400 metri.

In quello stesso spazio transitano navi passeggeri e traghetti diretti all’Elba e, in alcuni casi, verso la Sardegna. Le dimensioni variano molto: alcuni traghetti locali hanno larghezze nell’ordine di 12-16 metri, mentre unità Ro-Pax più grandi possono superare i 30 metri.

Il tema, quindi, non è sostenere in modo semplicistico che “non c’è spazio” per il transito. Il tema è più serio: quel traffico passeggeri avviene dentro un porto in cui è presente uno stabilimento soggetto alla normativa Seveso di soglia superiore.

La sicurezza non si calcola solo con il righello. Si calcola chiedendo se, in un porto attraversato da passeggeri, turisti, traghetti, lavoratori e mezzi, la permanenza prolungata di una FSRU sia stata rivalutata con atti aggiornati, esercitazioni, procedure pubbliche e informazione alla popolazione.

Il Piano di emergenza esterna non ignora il problema dei traghetti. Prevede scenari nei quali il traffico dei traghetti può essere fermato e le persone presenti nell’area portuale devono essere gestite in emergenza.

Questo significa che il problema traghetti non è una suggestione polemica. È una questione di pianificazione.

La domanda da porre a Comune, Prefettura, Capitaneria e Autorità portuale è precisa: esiste una valutazione aggiornata, dopo la proroga 2026, sul rapporto tra permanenza della FSRU, traffico traghetti, passeggeri, vie di fuga, corridoi di soccorso e procedure di emergenza?

SNAM: IL PIANO INTERNO È PUBBLICO SOLO IN PARTE

Lo stralcio pubblico del Piano di emergenza interno dello stabilimento FSRU mostra che l’impianto dispone di proprie procedure, classificazioni di emergenza, sistemi di blocco e dispositivi di sicurezza.

Ma molte parti operative risultano coperte da “omissis”: organizzazione della squadra di sicurezza, procedure condivise, prescrizioni specifiche, formazione, addestramento, comunicazioni verso l’esterno e disposizioni per coadiuvare l’attivazione del PEE.

Questo può essere comprensibile per ragioni di sicurezza industriale. Ma per la città significa una cosa precisa: la valutazione pubblica completa non è possibile leggendo solo lo stralcio disponibile.

A Snam non va chiesto di pubblicare dettagli sensibili. Va chiesto altro: quali esercitazioni sono state svolte? Con quali enti? Con quali scenari? Con quale coordinamento con Prefettura, Comune, Capitaneria, Vigili del Fuoco, ARPAT e operatori portuali? E cosa è stato aggiornato alla luce della proroga 2026?

I PARTITI E I CONSIGLIERI COMUNALI: CHI NON CHIEDE GLI ATTI SCEGLIE DI NON VERIFICARE

La responsabilità non riguarda solo il sindaco. I partiti e i consiglieri comunali hanno strumenti per uscire dal dibattito generico.

Un consigliere comunale può chiedere atti, protocolli, delibere, determine, corrispondenza, note, diffide, richieste alla Prefettura, richieste al MASE, eventuali incarichi legali e documenti sul PEE.

Quindi la domanda riguarda anche il Consiglio comunale.

Quali consiglieri hanno chiesto gli atti? Quali gruppi hanno chiesto una commissione? Quali partiti hanno chiesto un’esercitazione del PEE? Quali hanno chiesto la matrice delle compensazioni? Quali hanno chiesto al Comune se esista o meno un nuovo percorso di contenzioso?

Su una vicenda di questa portata, non chiedere gli atti significa scegliere di non verificare.

REGIONE E COMMISSARIO: DOVE È IL FASCICOLO 2026?

La pagina regionale dedicata al Commissario di governo per il rigassificatore di Piombino documenta in modo esteso la fase 2022-2025: norme, ordinanze, istanza Snam, osservazioni, conferenze dei servizi, pareri, contributi, atti post-autorizzazione.

  • Questa ricchezza documentale rende ancora più evidente il problema del 2026: dove si trova il fascicolo unitario della nuova fase?
  • Se esiste un’istanza Snam di proroga, dove è pubblicata?
  • Se esiste un cronoprogramma di uscita dalla banchina, dove si legge?
  • Se esistono pareri aggiornati su AIA, Seveso, sicurezza portuale, traffico passeggeri, antincendio e compensazioni, dove sono?
  • Se il procedimento è frammentato tra MASE, Regione, Commissario, Prefettura, Autorità portuale e altri enti, chi ha il dovere di ricomporre il quadro?

Una vicenda così rilevante non può essere ricostruita inseguendo pezzi sparsi tra portali ministeriali, pagine regionali, atti prefettizi, comunicati stampa e dichiarazioni politiche.

LE COMPENSAZIONI NON SONO UN TABÙ: SONO UN IMPEGNO DA RENDICONTARE

Il tema delle compensazioni sembra essere diventato scomodo. Ma non può sparire.

Le compensazioni non sono un favore concesso alla città. Sono state richiamate nel quadro politico-amministrativo originario come misure di mitigazione, riqualificazione e riequilibrio per il territorio.

Il problema è che la parola “compensazioni” rischia di essere usata in modo generico. Una banchina funzionale a un progetto industriale non è automaticamente una compensazione diretta alla popolazione. Un’opera portuale può essere utile, ma non sostituisce sicurezza, sanità, bonifiche, informazione, protezione civile, monitoraggi ambientali e benefici diretti per i cittadini.

Per uscire dalla propaganda serve una matrice pubblica degli impegni.

Per ogni opera o misura devono essere indicati: fonte dell’impegno, soggetto responsabile, importo, finanziamento disponibile, stato di avanzamento, scadenza, beneficiario diretto e collegamento effettivo con il rigassificatore.

Se questa tabella non esiste, il tema compensazioni non è “tabù”. È semplicemente non rendicontato.

COSA PUÒ FARE LA SOCIETÀ CIVILE

La società civile non è costretta a restare sul terreno della protesta generica. Può agire sul terreno più forte: quello degli atti.

La prima richiesta deve essere la pubblicazione del fascicolo pubblico unitario della fase 2026: istanza Snam, protocolli, cronoprogramma, pareri, riesame AIA, eventuale riesame PEE, atti commissariali, compensazioni e posizione del Comune.

La seconda richiesta deve riguardare il PEE: il Prefetto deve dire se il Piano di emergenza esterna è stato sperimentato, quando, con quali enti e con quale coinvolgimento della popolazione.

La terza richiesta deve riguardare il Comune: il sindaco deve dire quali atti formali ha prodotto nel 2026. Nuovo ricorso? Diffida? Accesso agli atti? Richiesta alla Prefettura? Richiesta al MASE? Richiesta alla Capitaneria? Richiesta di aggiornamento del PEE?

La quarta richiesta deve riguardare le compensazioni: serve una tabella ufficiale, non dichiarazioni.

La quinta richiesta deve riguardare i traghetti e il porto: Capitaneria e Autorità portuale devono chiarire se la permanenza prolungata della FSRU sia stata rivalutata rispetto ai transiti passeggeri, ai flussi turistici, agli imbarchi e agli scenari di emergenza.

UN CONSIGLIO COMUNALE APERTO COME PASSAGGIO MINIMO

Un passaggio politico-istituzionale appare ormai necessario: un Consiglio comunale aperto, o una commissione pubblica straordinaria, dedicata soltanto a sicurezza, proroga, PEE, AIA, compensazioni e atti prodotti dal Comune.

Dovrebbero essere chiamati a riferire: Prefettura, Comune, Regione/Commissario, Snam, Capitaneria, Autorità portuale, Vigili del Fuoco, ARPAT, ASL, comitati, associazioni, operatori portuali e rappresentanti delle categorie economiche.

Non per fare passerella politica. Ma per rispondere a domande documentali.

Il PEE è stato testato? La popolazione è stata informata? Il Comune ha chiesto nuovi atti? La proroga è stata valutata rispetto alla normativa Seveso? I traghetti sono stati considerati? Le compensazioni sono state rendicontate? Esiste un cronoprogramma di uscita dalla banchina? Esiste un nuovo ricorso o almeno una valutazione legale?

LA DOMANDA FINALE: DOVE SONO GLI ATTI?

La proroga del rigassificatore non chiude la vicenda. La riapre.

La riapre perché supera il quadro temporale dei tre anni su cui si era costruita una parte rilevante della legittimazione originaria. La riapre perché la sicurezza non può essere trattata come un allegato tecnico. La riapre perché il PEE non basta approvarlo: bisogna sperimentarlo, spiegarlo e aggiornarlo se il quadro cambia. La riapre perché il porto continua a vivere, con navi, passeggeri, lavoratori, traghetti e attività economiche. La riapre perché le compensazioni non possono diventare una parola proibita.

A questo punto la domanda per tutti è una sola: dove sono gli atti?

Non servono rassicurazioni. Servono protocolli, verbali, pareri, esercitazioni, cronoprogrammi, matrici degli impegni, richieste formali e risposte scritte.

Perché su uno stabilimento Seveso di soglia superiore, collocato dentro un porto attraversato da traffici e passeggeri, la sicurezza della città non può dipendere da dichiarazioni politiche. Deve essere dimostrata con documenti.

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Fonti principali:

il D.L. 32/2026, art. 9, comma 5, consente la continuità operativa ma mantiene fermi gli adempimenti del DPR 151/2011 e del D.Lgs. 105/2015.

La pagina regionale del Commissario contiene il fascicolo 2022-2025 con norme, ordinanze, istanza, osservazioni, conferenze dei servizi e pareri.

La sezione regionale “Interventi straordinari e di emergenza” richiama gli obblighi di pubblicazione ex art. 42 del D.Lgs. 33/2013.

Le larghezze dei traghetti usate come ordine di grandezza sono ricavate da schede pubbliche: Rio Marina Bella 12,53 m, Marmorica/Oglasa 16,03 m, Moby Legacy 33 m.

Il PEE 2025 e il PEI pubblico caricati confermano rispettivamente la struttura del piano esterno e gli “omissis” su varie parti operative del piano interno.

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La pagina ufficiale del Commissario di governo è al seguente indirizzo:
https://www.regione.toscana.it/-/commissario-straordinario-rigassificatore-piombino

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