
Piombino è entrata nella vicenda del rigassificatore come città chiamata a sostenere un sacrificio temporaneo in nome dell’emergenza energetica nazionale. La nave, prima denominata Golar Tundra e oggi Italis LNG, è stata autorizzata nel porto dentro un quadro straordinario, con una permanenza indicata in tre anni e con una procedura speciale rispetto al percorso ambientale ordinario. Oggi, però, quella temporaneità è il punto più delicato. Prima della scadenza originaria, una norma nazionale approvata nel 2026 consente agli impianti di rigassificazione in esercizio di continuare a operare sulla base dell’autorizzazione originaria e degli atti collegati, compresa l’AIA, se è stata presentata istanza di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione. Il tema, quindi, non è più solo se il rigassificatore sia stato legittimamente autorizzato nel 2022, ma se sia corretto prolungarne la permanenza utilizzando atti nati dentro un quadro temporaneo, emergenziale e triennale.
Questo articolo nasce per mettere in ordine i punti principali della vicenda. Non per confondere il lettore con un elenco di norme, ma per separare ciò che è documentato da ciò che resta da verificare: che cosa ha detto davvero il TAR, che cosa prevede il decreto del 2026, che cosa rappresenta la banchina finanziata per Metinvest, quali compensazioni risultano o non risultano, quale ruolo ha Snam, quali obblighi discendono dalla normativa Seveso III e quali strumenti hanno cittadini, comitati, associazioni e consiglieri comunali per chiedere gli atti.
Abbiamo scelto di dividere il pezzo in capitoli con sottotitoli H3 perché la vicenda è complessa e non può essere letta come un unico blocco indistinto. Ogni capitolo affronta un nodo specifico: la sentenza TAR, la proroga, l’AIA, la banchina, le compensazioni, la sicurezza, il Piano di emergenza esterna e gli strumenti di accesso agli atti. Alla fine dell’articolo sono raccolte le note per chi vuole approfondire, numerate in corrispondenza dei singoli capitoli, così che ogni lettore possa verificare direttamente le fonti e concentrarsi sulla parte che ritiene più rilevante.
La domanda che attraversa tutto il dossier è semplice: Piombino sta ricevendo garanzie, sicurezza e compensazioni proporzionate alla permanenza prolungata dell’Italis LNG, oppure sta subendo il passaggio da una soluzione temporanea a una permanenza ulteriore senza un quadro pubblico sufficientemente chiaro?
UNA VICENDA CHE NON SI ESAURISCE NELLA PAROLA “PROROGA” [1]

La parola “proroga” rischia di ridurre la vicenda a un passaggio amministrativo ordinario. Ma nel caso dell’Italis LNG il problema è più ampio.
Nel 2022 il rigassificatore fu autorizzato come risposta a una fase emergenziale della sicurezza energetica nazionale. L’articolo 5 del decreto-legge n. 50/2022 qualificava le opere per nuova capacità di rigassificazione come interventi strategici, di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Lo stesso articolo prevedeva anche una procedura speciale, compresa l’esenzione dalla Valutazione di impatto ambientale, previa comunicazione alla Commissione europea.
Questo punto è essenziale: Piombino non ha ricevuto un impianto ordinario, autorizzato dentro un procedimento ordinario e destinato stabilmente al porto. Piombino ha ricevuto un impianto dentro un quadro emergenziale, con una permanenza indicata in tre anni.
Ora, con il decreto-legge n. 32 dell’11 marzo 2026, poi convertito con legge n. 71 dell’8 maggio 2026, il Governo ha introdotto una norma che consente agli impianti di rigassificazione in esercizio, con autorizzazioni in scadenza entro il 31 dicembre 2026, di continuare a operare sulla base dell’autorizzazione originaria e degli atti collegati, compresa l’AIA, se entro il 30 giugno 2026 è stata presentata istanza di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione.
Il punto non è quindi soltanto se l’impianto fosse legittimo nel 2022. Il punto è se sia accettabile, oggi, prolungare la permanenza della nave nel porto sulla base di atti nati per una permanenza temporanea, senza una nuova discussione pubblica piena su sicurezza, compensazioni, piano di emergenza e ruolo del territorio.
LA SENTENZA DEL TAR: IL COMUNE HA PERSO, MA DENTRO UN QUADRO TRIENNALE [2]

La sentenza del TAR Lazio n. 1279/2024 ha respinto il ricorso del Comune di Piombino. Questo dato va detto con chiarezza. Il Comune ha perso il primo grande contenzioso amministrativo sul rigassificatore.
Ma il contenuto della sentenza merita di essere letto con attenzione. Il TAR ha valutato la legittimità degli atti dentro un quadro ben preciso: la permanenza della FSRU nel porto di Piombino per tre anni.
La sentenza afferma che l’autorizzazione unica aveva ad oggetto “unicamente la fase in porto della durata di tre anni” e precisa che l’ordinanza commissariale prevedeva una durata pari a tre anni per l’esercizio nel porto di Piombino, “non di 25 anni”. Il TAR aggiunge anche che, al termine di quel periodo, la FSRU avrebbe dovuto operare offshore, “pena l’inesorabile cessazione dell’attività”.
Questo passaggio è decisivo. Non è un dettaglio secondario. Il TAR respinge o ridimensiona alcune censure anche perché la fase successiva non avrebbe più dovuto riguardare Piombino. In sostanza, il Tribunale ragiona su un impianto temporaneo, non su un insediamento di durata indefinita.
Anche sul tema AIA, la sentenza richiama lo stesso presupposto. Il TAR rileva che l’AIA rilasciata dal MASE con decreto n. 145 del 3 maggio 2023 aveva durata triennale, in linea con l’ordinanza commissariale n. 140/2022, e parla della “durata invalicabile” dell’autorizzazione unica rispetto alla permanenza nel porto di Piombino.
Il punto, quindi, non è sostenere che il TAR abbia dato ragione al Comune. Non è così. Il punto è un altro: il TAR ha giudicato l’impianto dentro il perimetro di una permanenza limitata a tre anni. Oggi quel perimetro rischia di essere superato da una norma nazionale successiva.
IL DECRETO 2026 CAMBIA IL QUADRO DELLA TEMPORANEITÀ [3]
Il decreto-legge n. 32/2026 interviene su un punto cruciale: la continuità operativa degli impianti di rigassificazione.
La norma prevede che gli impianti in esercizio, con autorizzazione in scadenza entro il 31 dicembre 2026, possano continuare a operare sulla base dell’autorizzazione originaria e degli atti collegati, compresa l’Autorizzazione integrata ambientale, se entro il 30 giugno 2026 è stata presentata istanza di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione, anche in altro sito.
La norma non usa l’espressione “per sempre”. Quindi sarebbe impreciso scrivere che il decreto autorizza formalmente una permanenza “sine die”. Ma è altrettanto vero che non fissa una nuova data certa di uscita dal porto di Piombino. La prosecuzione è collegata alla conclusione del procedimento o, in alcuni casi, all’ultimazione delle opere necessarie per l’esercizio in altro sito.
Per questo la formula più corretta è: permanenza temporalmente non più ancorata al triennio originario.
La differenza non è solo lessicale. Se un impianto viene valutato per tre anni, gli impatti vengono letti dentro un certo orizzonte temporale. Se resta più a lungo, cambia il peso complessivo degli impatti: emissioni, interferenze portuali, sicurezza, rischio incidente rilevante, informazione alla popolazione, pianificazione di protezione civile, rapporto con le altre attività industriali e con lo sviluppo del porto.
Per questo la proroga non può essere raccontata come una semplice prosecuzione neutra. È un passaggio che modifica il quadro sostanziale dentro cui l’opera era stata autorizzata, giudicata e presentata alla città.
VIA, AIA E ATTI AMBIENTALI: CHE COSA È STATO AUTORIZZATO DAVVERO [4]
Un punto va chiarito: il rigassificatore di Piombino non risulta autorizzato attraverso una Valutazione di impatto ambientale ordinaria. L’articolo 5 del decreto-legge n. 50/2022 prevedeva, per le opere e le infrastrutture necessarie all’incremento della capacità di rigassificazione, una procedura speciale con possibilità di esenzione dalla VIA, previa comunicazione alla Commissione europea.
Questo non significa che non vi siano stati atti ambientali. L’Autorizzazione integrata ambientale esiste. Il MASE ha rilasciato l’AIA con decreto n. 145 del 3 maggio 2023 per l’esercizio del terminale FSRU nel porto di Piombino. ARPAT ha ricordato che il terminale è in possesso di AIA nazionale rilasciata dal MASE con DM 145 del 3 maggio 2023 e che l’AIA contiene prescrizioni e monitoraggi.
Ma il punto è un altro: l’AIA originaria si inseriva nel medesimo quadro temporale triennale. Anche il TAR, nella sentenza, collega la durata dell’AIA alla permanenza di tre anni nel porto.
Se oggi l’impianto resta oltre quella scadenza, il problema non è dire che “non esiste AIA”. L’AIA esiste. Il problema è chiedere se gli atti ambientali originari, nati dentro una permanenza temporanea, siano ancora adeguati a una permanenza prolungata.
La domanda corretta è quindi: serve una nuova istruttoria ambientale? Serve un riesame AIA? Serve un aggiornamento delle valutazioni sanitarie, emissive e di rischio? E soprattutto: chi lo chiede formalmente?
LA BANCHINA METINVEST: OPERA PORTUALE O COMPENSAZIONE ALLA CITTÀ? [5]

Nel dibattito sulla proroga del rigassificatore è entrato anche il tema della banchina nord del porto di Piombino.
Il MIMIT ha comunicato il 14 maggio 2026 che un emendamento al decreto fiscale stanzia 92 milioni di euro di risorse del Ministero per il completamento della banchina nord del porto di Piombino. Lo stesso Ministero ha specificato che si tratta di un’infrastruttura fondamentale per la piena realizzazione dell’investimento industriale previsto dal gruppo e funzionale alla nuova acciaieria elettrica di Metinvest Adria.
Gli atti parlamentari richiamano il quadro “Banchina Nord Ovest e aree retrostanti Metinvest” e indicano un quadro economico di 91.526.483,37 euro, coperto da risorse pubbliche pari a 92 milioni di euro.
È quindi corretto dire che si tratta di un’opera portuale funzionale al progetto Metinvest. È invece molto più problematico presentarla come compensazione alla città per la permanenza del rigassificatore.
Una banchina può essere utile allo sviluppo industriale, alla logistica portuale e alla reindustrializzazione. Ma non è, di per sé, una compensazione diretta alla popolazione. Non è uno sconto in bolletta. Non è un rafforzamento dell’ospedale. Non è una bonifica ambientale. Non è una via di fuga in caso di incidente. Non è un piano di protezione civile. Non è un sistema di allarme alla popolazione. Non è un aggiornamento del Piano di emergenza esterna.
Il punto è semplice: una cosa è un’opera industriale o portuale, altra cosa è una compensazione territoriale. La prima serve a una funzione produttiva o logistica. La seconda dovrebbe compensare un sacrificio imposto a una comunità attraverso benefici diretti, misurabili e verificabili per quella comunità.
Se Piombino sopporta il rigassificatore oltre il termine originario, la risposta non può essere solo una banchina funzionale a un investimento industriale.
COMPENSAZIONI NON CERTE: PROMESSE, ATTI E BENEFICI REALI [6]
Il tema delle compensazioni accompagna la vicenda del rigassificatore fin dall’inizio. Nel 2022 si parlò di interventi di mitigazione e compensazione. Si parlò di bonifiche, infrastrutture, interventi per il territorio, opere legate alla città e al porto.
Oggi, però, la domanda resta aperta: quali compensazioni sono state effettivamente realizzate? Quali sono finanziate? Quali sono solo annunciate? Quali sono opere portuali o industriali e quali sono invece benefici diretti per la città?
La questione non è nominalistica. Chiamare “compensazione” qualsiasi investimento pubblico sul territorio rischia di confondere piani diversi.
Un finanziamento per un’opera portuale funzionale a un grande investimento industriale può essere utile. Ma non coincide automaticamente con una compensazione alla popolazione per la permanenza di un impianto soggetto a rischio rilevante.
Serve quindi una tabella pubblica e verificabile. Per ogni intervento dovrebbero essere indicati: oggetto, importo, fonte di finanziamento, soggetto attuatore, beneficiario principale, stato di avanzamento, tempi di realizzazione e collegamento effettivo con la presenza del rigassificatore.
Senza questa distinzione, il rischio è che la città venga chiamata a subire un sacrificio in nome dell’interesse nazionale e poi riceva come compensazione opere che servono soprattutto ad altri obiettivi: industriali, portuali o logistici.
SNAM E LE COMPENSAZIONI DIRETTE: COSA RISULTA PUBBLICAMENTE [7]
Anche il ruolo di Snam deve essere guardato con precisione.
Dalle fonti pubbliche consultate non risultano compensazioni dirette già definite, finanziate e concretamente avviate da Snam a favore della città di Piombino per la permanenza del rigassificatore.
Nelle risposte assembleari 2026, Snam ha affrontato il tema delle compensazioni. La società ha affermato che gli interventi previsti nel Memorandum del 2022 non riguardano Snam. Ha poi dichiarato di essersi resa disponibile, fin dal 2022, a discutere delle compensazioni previste dalla legge 239/2004 con le amministrazioni locali, in primo luogo con il Comune di Piombino. Snam ha inoltre precisato che la scelta della tipologia degli interventi rientra nella discrezionalità del Comune e degli altri enti territoriali eventualmente coinvolti.
Questo passaggio è rilevante. Snam non scrive: abbiamo finanziato questa o quella opera diretta per la città. Snam dice, in sostanza, che gli interventi del Memorandum non sono di sua competenza diretta e che resta disponibile a discutere le compensazioni di legge.
La formula giornalisticamente corretta, quindi, è questa: non risultano compensazioni dirette già concretizzate da Snam per la città di Piombino, almeno dalle fonti pubbliche consultate.
Se esistono, devono essere rese pubbliche. Se non esistono, il Comune dovrebbe chiarire a che punto siano le interlocuzioni, quali richieste siano state avanzate, quali proposte siano state ricevute e quali atti siano stati formalizzati.
SEVESO III: LA SICUREZZA NON È UNA COMPENSAZIONE, È UN OBBLIGO [8]
Il rigassificatore rientra nel quadro degli stabilimenti soggetti alla normativa Seveso III, recepita in Italia dal decreto legislativo 105/2015.
La Seveso III non ragiona in termini di compensazioni politiche. Ragiona in termini di prevenzione degli incidenti rilevanti e di limitazione delle conseguenze per la salute umana e per l’ambiente.
In parole semplici: il tema non è solo se l’impianto porti benefici economici o strategici. Il tema è cosa succede se qualcosa va storto.
La normativa prevede obblighi su più livelli: rapporto di sicurezza, piani di emergenza, informazione alla popolazione, consultazione pubblica, controllo dell’urbanizzazione, coordinamento tra gestore, Prefettura, Regione, enti locali e servizi di emergenza.
L’articolo 21 del D.Lgs. 105/2015 prevede che il Prefetto predisponga il Piano di emergenza esterna per gli stabilimenti di soglia superiore e inferiore, d’intesa con la Regione e gli enti locali interessati, sentito il Comitato tecnico regionale e previa consultazione della popolazione.
Il piano serve a limitare gli effetti dannosi degli incidenti rilevanti. Deve prevedere misure per controllare e circoscrivere gli incidenti, proteggere salute umana e ambiente, informare popolazione, servizi di emergenza e autorità locali, e provvedere al ripristino e disinquinamento dopo un incidente.
Queste non sono domande allarmistiche. Sono le domande ordinarie che deve porsi una comunità che convive con un impianto a rischio di incidente rilevante: chi viene avvisato? Con quali strumenti? Quali aree sono interessate dagli scenari incidentali? Quali comportamenti devono tenere i cittadini? È previsto il confinamento? È prevista l’evacuazione? Quali strade devono restare libere per i soccorsi? Le scuole, le attività produttive e i cittadini conoscono le procedure?
Una banchina non risponde a nessuna di queste domande. Per questo non può essere presentata come misura di sicurezza per la città.
IL PIANO DI EMERGENZA ESTERNA ESISTE, MA IL PUNTO È SE È ANCORA ADEGUATO [9]
Va precisato: per lo stabilimento SNAM FSRU Italia nel porto di Piombino risulta pubblicato dalla Prefettura di Livorno un Piano di emergenza esterna definitivo.
Quindi non sarebbe corretto scrivere che il Piano di emergenza esterna non esiste.
La domanda giusta è diversa: quel piano è adeguato a una permanenza prolungata oltre il triennio originario? È stato aggiornato o riesaminato alla luce della proroga? È stato spiegato in modo chiaro alla popolazione? È coordinato con il piano comunale di protezione civile? Sono state fatte esercitazioni pubbliche comprensibili? Sono state chiarite le condotte da tenere in caso di incidente? Sono state valutate le interferenze con le altre attività portuali e industriali?
Il D.Lgs. 105/2015 prevede che il Piano di emergenza esterna sia riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal Prefetto, previa consultazione della popolazione, a intervalli appropriati e comunque non superiori a tre anni.
Se la nave resta oltre il termine originario, non basta dire che un piano esiste. Occorre verificare se quel piano sia ancora coerente con il nuovo orizzonte temporale e con l’evoluzione del contesto portuale e industriale.
Questa è una delle richieste minime che Comune, consiglieri comunali, comitati e associazioni dovrebbero avanzare formalmente: verifica pubblica dell’adeguatezza del Piano di emergenza esterna alla permanenza prolungata dell’Italis LNG.
CONTROLLO DELL’URBANIZZAZIONE: IL RISCHIO DEVE ENTRARE NEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE [10]
La Seveso III non riguarda solo l’emergenza. Riguarda anche la pianificazione del territorio.
L’articolo 22 del D.Lgs. 105/2015 disciplina l’assetto del territorio e il controllo dell’urbanizzazione. In sostanza, la presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante deve essere considerata negli strumenti urbanistici e nella destinazione dei suoli.
Questo punto è particolarmente importante per Piombino, dove nello stesso contesto territoriale si intrecciano porto, rigassificatore, siderurgia, bonifiche, traffici marittimi, banchine, progetti industriali, città e viabilità.
La domanda è inevitabile: la permanenza prolungata dell’Italis LNG è compatibile con l’assetto futuro del porto e della città? È compatibile con la nuova banchina? È compatibile con il progetto Metinvest? È compatibile con le attività esistenti? È compatibile con le previsioni di sviluppo portuale e industriale? Gli scenari di rischio sono stati recepiti negli strumenti urbanistici e nel piano comunale di protezione civile?
Anche qui il punto non è generare allarme. Il punto è pretendere pianificazione.
Se un impianto resta più a lungo del previsto, il rischio non può rimanere in un allegato tecnico letto da pochi. Deve entrare nella pianificazione, nell’informazione pubblica e nella consapevolezza della città.
IL RUOLO DEI COMITATI: DAL DISSENSO ALLA VERIFICA DEGLI ATTI [11]
I comitati e le associazioni hanno già avuto un ruolo rilevante nella vicenda del rigassificatore. Hanno mantenuto alta l’attenzione pubblica, contestato la proroga, chiesto trasparenza e sollevato il problema delle compensazioni e della sicurezza.
Ora, però, il passaggio decisivo è trasformare il dissenso in verifica documentale.
La domanda “il Comune ha fatto atti formali?” non deve restare nel campo delle opinioni. Si può verificare.
Un consigliere comunale può chiedere agli uffici comunali le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato, ai sensi dell’articolo 43 del Testo unico degli enti locali.
Comitati, associazioni e cittadini, pur non avendo lo stesso potere ispettivo del consigliere comunale, possono utilizzare l’accesso civico generalizzato e, per gli aspetti ambientali, l’accesso alle informazioni ambientali previsto dal D.Lgs. 195/2005.
Le richieste, però, devono essere puntuali. Non basta chiedere genericamente “tutti gli atti sul rigassificatore”. Occorre chiedere categorie precise: istanza di proroga presentata da Snam; delibere comunali sulla proroga 2026; mandati a legali o consulenti; diffide inviate; osservazioni tecniche trasmesse agli enti competenti; richieste di aggiornamento del Piano di emergenza esterna; corrispondenza con Prefettura, MASE, Regione Toscana, Autorità portuale, Capitaneria, ARPAT, ISPRA, Vigili del Fuoco e Snam; verbali di riunioni; documenti sulle compensazioni; atti relativi alla banchina nord.
Ogni istanza deve essere protocollata. Ogni risposta deve essere pubblica. Solo così si passa dalla protesta alla verifica.
LE DOMANDE SCOMODE A CUI RISPONDERE [12]
A questo punto il nodo non è più soltanto tecnico. È pubblico, politico e amministrativo. Dopo una sentenza del TAR costruita dentro il presupposto della permanenza triennale, dopo una norma nazionale che consente la prosecuzione dell’esercizio oltre quel termine, dopo il finanziamento di una banchina funzionale a Metinvest e davanti a compensazioni ancora non chiarite in modo definitivo, Piombino ha diritto ad alcune risposte semplici.
La nave resta oltre i tre anni? Per quanto tempo? Con quale atto? Con quale istruttoria aggiornata? Con quali garanzie ambientali? Con quale Piano di emergenza esterna riesaminato alla luce della permanenza prolungata? Con quali misure di sicurezza spiegate alla popolazione? Con quali compensazioni dirette alla città? Con quali benefici concreti per i cittadini? Con quale posizione formale del Comune?
Se la risposta è “una banchina funzionale a Metinvest”, allora la risposta non basta. Una banchina può essere utile allo sviluppo del porto e al progetto industriale, ma non sostituisce compensazioni territoriali, sicurezza, informazione pubblica, protezione civile, monitoraggi ambientali, bonifiche, sanità e garanzie per la popolazione.
Piombino deve sapere se avrà compensazioni dirette, sicurezza rafforzata, informazione effettiva alla popolazione, piano di emergenza aggiornato, opere realmente utili alla città, risorse ambientali, sanitarie e infrastrutturali, e un ruolo vero nei procedimenti autorizzativi.
Altrimenti la città rischia di restare dentro un paradosso: il TAR aveva giudicato legittima la presenza anche perché temporanea; il Governo consente ora di andare oltre quella temporaneità; le compensazioni restano incerte; la banchina serve soprattutto a un progetto industriale; e la sicurezza continua a essere trattata come materia tecnica per addetti ai lavori.
Resta poi una domanda decisiva sulla trasparenza degli atti. Se nella fase 2022-2023 gli atti commissariali, le osservazioni, i pareri, le conferenze dei servizi e le ordinanze erano pubblicati nella pagina regionale dedicata al rigassificatore, dove sono oggi gli atti della fase 2026? Dove si possono leggere l’istanza Snam di proroga o rinnovo, il cronoprogramma di uscita dalla banchina, le valutazioni aggiornate su AIA, Seveso, sicurezza, compensazioni e permanenza oltre il triennio originario?
La sicurezza di una città non è un allegato tecnico. E una banchina non è una compensazione alla popolazione.
L.P.
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NOTE PER CHI VUOLE APPROFONDIRE
[1] Quadro emergenziale e autorizzazione speciale.
Fonte principale: decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, articolo 5. La norma qualifica le opere per nuova capacità di rigassificazione come interventi strategici, di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, e prevede l’esenzione VIA previa comunicazione alla Commissione europea.
Gazzetta Ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/17/22G00059/sg
Normattiva, articolo 5: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022;50~art5=
[2] Sentenza TAR e durata triennale.
Fonte principale: TAR Lazio, Sezione III, sentenza n. 1279/2024. I passaggi centrali sono quelli sulla durata triennale nel porto, sul fatto che non si trattava di 25 anni, sulla fase offshore e sulla cessazione dell’attività in banchina al termine del triennio.
PDF sentenza: https://rgaonline.it/wp-content/uploads/2024/02/Tar-Roma-III-23-gennaio-2023-n.-1279.pdf
Approfondimento RGA Online: https://rgaonline.it/giurisprudenza/nave-rigassificatrice-di-piombino-il-tar-lazio-conferma-la-legittimita-di-au-e-aia-e-dellesenzione-dalla-via/
[3] Decreto-legge n. 32/2026 e continuità operativa degli impianti di rigassificazione.
Fonte principale: decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito con legge 8 maggio 2026, n. 71. L’articolo 9, comma 5, riguarda la continuità operativa degli impianti di rigassificazione.
Gazzetta Ufficiale DL 32/2026: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/03/11/26G00049/sg
Scheda Camera: https://temi.camera.it/leg19/provvedimento/d-l-commissari.html
ANSA, richiesta Snam di proroga minima di due anni e mezzo: https://www.ansa.it/toscana/notizie/2026/01/29/ad-snam-rigassificatore-piombino-richiesta-proroga-minima-di-2-anni-e-mezzo_c0f1681f-2d4c-4868-9989-e34b039ed8fc.html
[4] AIA e procedimento ambientale.
Fonte MASE, documentazione AIA del terminale FSRU di Piombino, DM 145 del 03/05/2023: https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8944/13168
ARPAT sul ruolo di controllo e sull’AIA del terminale FSRU di Piombino: https://www.arpat.toscana.it/piombino-il-ruolo-e-lattivita-svolta-da-arpat-nel-controllo-delle-emissioni-dai-camini-del-rigassificatore-galleggiante/
Sentenza TAR n. 1279/2024: https://rgaonline.it/wp-content/uploads/2024/02/Tar-Roma-III-23-gennaio-2023-n.-1279.pdf
[5] Banchina nord e Metinvest.
Fonte ufficiale MIMIT, 14 maggio 2026: 92 milioni per il completamento della banchina nord, infrastruttura funzionale alla nuova acciaieria elettrica di Metinvest Adria.
MIMIT: https://www.mimit.gov.it/it/notizie-stampa/piombino-confronto-urso-ferrari-sugli-avanzamenti-dei-dossier-metinvest-jsw-steel-italy-e-liberty-magona
Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 19 maggio 2026, quadro “Banchina Nord Ovest e aree retrostanti Metinvest”: https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?anno=2026&file=leg.19.bol0682.data20260519.com05&giorno=19&idLegislatura=19&mese=05&sezione=bollettini&shadow_organo_parlamentare=3505&tipoDoc=pdf
[6] Compensazioni e distinzione tra opere industriali e benefici alla città.
Fonte utile sul dibattito pubblico: T24 Economia sulla banchina che serve a Metinvest: https://www.t24economia.it/art/porto-di-piombino-primo-via-libera-da-roma-con-60-milioni-per-la-banchina-che-serve-a-metinvest/
Fonte MIMIT e atti Camera indicati nella nota [5].
[7] Snam e compensazioni.
Fonte primaria: Snam, Assemblea ordinaria 29 aprile 2026, fascicolo domande e risposte ReCommon ETS. Snam afferma che gli interventi del Memorandum del 2022 non riguardano Snam e che la società si è resa disponibile a discutere compensazioni ai sensi della legge 239/2004 con le amministrazioni locali, in primis il Comune di Piombino.
PDF Snam: https://www.snam.it/content/dam/snam/pages-attachments/it/governance/documents/2026/domande-e-risposte-azionista/Snam%20S.p.A.%20-%20Fascicolo%20Domande%20e%20risposte%20Recommon%20ETS%20-%20Assemblea%202026%2004%2029%20-%20ITA.pdf
[8] Seveso III e sicurezza.
Fonte principale: decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recepimento italiano della direttiva Seveso III. L’articolo 21 disciplina il Piano di emergenza esterna; l’articolo 22 riguarda assetto del territorio e controllo dell’urbanizzazione; l’articolo 23 riguarda informazioni al pubblico e accesso all’informazione.
PDF ISPRA: https://www.isprambiente.gov.it/files/seveso-iii-1/DecretoLegislativo26giugno2015_105testointegraleG.U..pdf
Portale Seveso ISPRA, stabilimento SNAM FSRU Italia Srl nel Comune di Piombino: https://www.portaleseveso.isprambiente.gov.it/NotifichePubblico?CodiceUnivoco=NI090¬ifica=5414
[9] Piano di emergenza esterna SNAM FSRU Piombino.
Fonte ufficiale: Prefettura di Livorno, Piano di emergenza esterna dello stabilimento SNAM FSRU Italia Srl, Banchina Est Porto di Piombino.
Pagina Prefettura: https://prefettura.interno.gov.it/it/prefetture/livorno/piano-emergenza-esterna-stabilimento-snam-fsru-italia-srl-0
PDF PEE: https://prefettura.interno.gov.it/sites/default/files/50/2025-05/pee_snam_fsru_2025_sezioni.pdf
[10] Pianificazione urbanistica e rischio.
Fonte principale: D.Lgs. 105/2015, articolo 22, assetto del territorio e controllo dell’urbanizzazione.
PDF ISPRA: https://www.isprambiente.gov.it/files/seveso-iii-1/DecretoLegislativo26giugno2015_105testointegraleG.U..pdf
[11] Strumenti di accesso agli atti per consiglieri, comitati e cittadini.
Diritto di accesso dei consiglieri comunali: articolo 43, comma 2, D.Lgs. 267/2000.
Ministero Interno, pareri: https://dait.interno.gov.it/pareri/104176
Accesso civico generalizzato: articolo 5, D.Lgs. 33/2013: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013;33~art5
Accesso alle informazioni ambientali: D.Lgs. 195/2005, articolo 3: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;195~art3
MASE, normativa italiana sull’accesso alle informazioni ambientali: https://www.mase.gov.it/portale/la-normativa-italiana-in-materia-di-accesso-alle-informazioni
[12] Domande finali e atti da verificare.
Documenti da richiedere o allegare: sentenza TAR n. 1279/2024; autorizzazione originaria; decreto AIA n. 145/2023; decreto-legge n. 32/2026 e legge di conversione n. 71/2026; istanza Snam di proroga/rinnovo; cronoprogramma di uscita dalla banchina; eventuali pareri MASE, Regione, Prefettura, Autorità portuale, ARPAT, ISPRA, Vigili del Fuoco e Comitato tecnico regionale; Piano di emergenza esterna della Prefettura; eventuali aggiornamenti o verifiche del PEE; risposta Snam assemblea 2026 sulle compensazioni; atti MIMIT e Camera sulla banchina; eventuali delibere, diffide, osservazioni e richieste formali del Comune.
Pagina regionale del Commissario, utile per confrontare la trasparenza della fase 2022-2025 con la fase 2026: https://www.regione.toscana.it/-/commissario-straordinario-rigassificatore-piombino
Gazzetta Ufficiale DL 32/2026: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/03/11/26G00049/sg
Prefettura di Livorno, Piano di emergenza esterna SNAM FSRU Italia Srl: https://prefettura.interno.gov.it/it/prefetture/livorno/piano-emergenza-esterna-stabilimento-snam-fsru-italia-srl-0