La Corte costituzionale ha respinto le contestazioni sollevate dal TAR Lazio: legittimo tutelare il suolo agricolo e il paesaggio, favorendo gli impianti agrivoltaici con moduli sopraelevati.
ROMA – Il divieto di installare pannelli fotovoltaici direttamente a terra nelle aree classificate agricole non viola la Costituzione. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 127 del 2026, depositata il 16 luglio, respingendo le questioni sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
La decisione chiarisce un punto centrale nel confronto tra sviluppo delle energie rinnovabili e tutela del territorio: la produzione di energia solare nelle campagne non viene vietata in assoluto, ma deve essere realizzata attraverso tecnologie compatibili con la prosecuzione dell’attività agricola.
COSA HA DECISO LA CORTE COSTITUZIONALE
La Consulta ha dichiarato «non fondate» le questioni di legittimità costituzionale relative alle norme che limitavano la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle zone agricole.
Le disposizioni erano state contestate in riferimento agli articoli 3, 9, 11 e 117 della Costituzione e ai principi europei sulla diffusione delle energie rinnovabili e sul raggiungimento degli obiettivi climatici.
Secondo il TAR Lazio, il divieto avrebbe potuto sottrarre una parte troppo ampia del territorio nazionale alla produzione di energia solare, ostacolando la transizione energetica. La Corte costituzionale ha però ritenuto che il legislatore abbia operato un bilanciamento non irragionevole tra interessi di pari valore costituzionale.
FOTOVOLTAICO A TERRA E AGRIVOLTAICO SOPRAELEVATO
La sentenza distingue tra gli impianti con pannelli collocati direttamente sul terreno e gli impianti agrivoltaici dotati di moduli sopraelevati.
Il divieto riguarda principalmente la prima tipologia, considerata maggiormente invasiva perché può sottrarre terreno alla coltivazione e al pascolo.
Resta invece consentita la realizzazione di impianti agrivoltaici con pannelli non collocati a terra, progettati in modo da garantire la continuità delle attività agricole e pastorali.
La Corte precisa inoltre che la legge non definisce in maniera completamente rigida l’espressione “moduli collocati a terra”. Nei casi controversi spetterà quindi alle amministrazioni competenti e, in caso di ricorso, ai giudici amministrativi valutare le caratteristiche concrete dell’impianto.
TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO E DEL PAESAGGIO
Per la Corte costituzionale, la diffusione delle fonti rinnovabili rappresenta un obiettivo fondamentale, ma non può automaticamente prevalere su tutti gli altri interessi tutelati dalla Costituzione.
Tra questi rientrano la conservazione del suolo agricolo, la sicurezza alimentare, la biodiversità e la tutela del paesaggio, compreso quello agrario.
La Consulta ricorda che il terreno agricolo è una risorsa limitata e non facilmente rinnovabile. La sua tutela costituisce quindi essa stessa una componente della protezione ambientale.
L’interesse alla realizzazione degli impianti energetici da fonti rinnovabili non può pertanto essere considerato sempre prevalente rispetto alla salvaguardia delle coltivazioni e della conformazione del territorio.
ANCHE I TERRENI INCOLTI POSSONO ESSERE PROTETTI
Un altro passaggio rilevante riguarda i terreni classificati come agricoli ma, di fatto, non coltivati, abbandonati o temporaneamente inutilizzati.
Secondo la Corte, la tutela non dipende esclusivamente dall’utilizzo presente del terreno. La classificazione urbanistica agricola esprime infatti anche la sua possibile destinazione futura.
Un’area non perde quindi automaticamente la propria funzione agricola soltanto perché, in un determinato momento, non è coltivata. La legge può tutelarne la potenzialità produttiva e impedire trasformazioni difficilmente reversibili.
La protezione non riguarda inoltre soltanto le coltivazioni biologiche, Dop, Igp o di particolare pregio, ma anche le produzioni agricole ordinarie e tradizionali.
LE DEROGHE AL DIVIETO DI FOTOVOLTAICO A TERRA
La Corte ha evidenziato che il divieto non era assoluto, perché la disciplina prevedeva diverse eccezioni.
Gli impianti fotovoltaici a terra potevano essere ammessi, tra gli altri casi, nelle cave e nelle miniere cessate o degradate, nelle discariche chiuse, in determinate aree industriali, ferroviarie, autostradali e aeroportuali.
Erano inoltre previste deroghe per le comunità energetiche, per alcuni progetti finanziati dal PNRR e per gli interventi le cui procedure autorizzative erano già state avviate prima dell’entrata in vigore delle limitazioni.
La presenza di queste eccezioni ha contribuito a escludere che la normativa producesse una preclusione indiscriminata alla produzione di energia solare.
LA SENTENZA NON RIGUARDA DIRETTAMENTE LA NUOVA DISCIPLINA
Nel corso del giudizio la normativa del 2024 è stata abrogata e sostituita dalle disposizioni introdotte dal decreto legge numero 175 del 2025, successivamente convertito nella legge numero 4 del 2026.
La Corte ha comunque esaminato la vecchia disciplina perché il procedimento davanti al TAR riguardava un decreto ministeriale emanato quando quelle disposizioni erano ancora vigenti.
La Consulta non ha invece esteso automaticamente il giudizio alla nuova normativa, che contiene modifiche rilevanti, ulteriori limitazioni e nuovi obblighi relativi alla conservazione della produttività agricola.
GLI EFFETTI DELLA SENTENZA SULL’AGRIVOLTAICO
La pronuncia rappresenta un importante riconoscimento della tutela del suolo agricolo e del paesaggio rurale.
Non viene però sancito un divieto generale di produrre energia solare nelle campagne. La direzione indicata dalla Corte è quella di privilegiare impianti agrivoltaici realmente compatibili con le coltivazioni, evitando che la produzione energetica comporti la definitiva sottrazione dei terreni alla loro funzione agricola.
La Corte non afferma che questa sia l’unica politica legislativa possibile, ma stabilisce che la scelta di limitare i pannelli a terra e favorire le strutture sopraelevate non è irragionevole, sproporzionata o contraria alla Costituzione.
La sentenza: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/127