15 Giugno 2025, 13:37

PIOMBINO: ALLA FINE SI PUO’ VIVERE ANCHE SENZA QUARTIERI?

il consiglio comunale di Piombino
il consiglio comunale di Piombino

Piombino (LI) – «L’assenza dei consigli di quartiere non può assolutamente impedire il normale svolgimento dell’attività dell’amministrazione comunale». E’ questo Il parere dell’avvocato Renzo Grassi alla richiesta del Sindaco su come muoversi dopo la triste vicenda della mancata ratifica della sentenza del TAR da parte del PD.

La questione torna oggi in consiglio comunale, perché dopo tutto quello che è accaduto sull’argomento, il sindaco non può pensare di liquidare l’argomento in questo modo, sopratutto senza alcuna discussione preconsiliare nell’apposita commissione consiliare. Il problema che si pone però è come conciliare le funzioni dei Consigli di quartiere con la loro inesistenza giuridica. Lo spinoso tema tornerà oggi all’attenzione del consiglio comunale proprio con l’interrogazione presentata dal Movimento 5 stelle.
La Vicenda: Il TAR Toscana con sentenza n. 972/2015 ha annullato le deliberazioni CC n. 99 del 5 nov. 2014 e 110 del 18 nov. 2015, la prima relativa all’interpretazione autentica del regolamento dei consigli di quartiere e la seconda relativa alla ratifica della loro composizione.
L’annullamento, è opportuno ricordare, si riferisce a tutte le nomine dei consiglieri di quartiere e non solo a quelle la cui designazione aveva avuto luogo oltre i termini previsti.
La vicenda si è ingarbugliata ulteriormente con la mancata ratifica della designazione dei consiglieri di quartiere avvenuta nella seduta del Consiglio comunale del 09.10.2015.
La ratifica, come emerge dall’art. 12 del regolamento sul funzionamento dei Consiglio di Quartiere, è condizione indefettibile per poter entrare in carica ed espletare le proprie funzioni.
Come è noto i Consigli di quartiere a Piombino esprimono pareri consultivi ma non vincolanti sulle seguenti materie:
a. Progetto di bilancio di previsione e piani pluriennali.
b. Piano strutturale e regolamento urbanistico e relative varianti.
c. Piani particolareggiati di recupero e d’intervento relativi al territorio del quartiere.
d. Piani di intervento nei diversi settori di interesse generale.
e. Modifiche al Presente Regolamento, all’assetto territoriale ed alla denominazione dei quartieri.
Le argomentazioni dell’avvocato Grassi trovano le loro motivazioni nella scelta di far riferimento «a un’interpretazione costituzionalmente orientata, vale a dire che fra i possibili percorsi interpretativi deve essere preferito quello più aderente ai principi costituzionali». Per l’avvocato il parametro costituzionale cui è necessario far riferimento «è quello del buon andamento previsto dall’articolo 97, inteso come parametro che assicuri la buona amministrazione, il regolare funzionamento e l’efficienza dell’attività amministrativa». Premessa che porta Grassi alla conclusione «che l’attività dell’ente locale non può subire paralisi dalla mancanza dei consigli di quartiere» così come è paralizzata dalla fine del 2014 a causa delle vicende narrate sopra.

Vedremo cosa succederà oggi.

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