RIMATERIA: ROSSI SOSPENDE LA VIA PER IL RADDOPPIO DELLA DISCARICA

Il progetto di Rimateria

FIRENZE – Nuovo colpo di scena nella sempre più intricata vicenda Rimateria. La Giunta regionale alle 19.00, su proposta del presidente Enrico Rossi, pur facendo proprie le conclusioni del Nucleo di Valutazione di impatto ambientale, ha deciso di non approvare la delibera con la quale, in linea con il parere n. 198 espresso il 30 ottobre dal Nucleo regionale di Valutazione di impatto ambientale, si sarebbe dato il via libera con prescrizioni all’ampliamento della discarica, gestita da RiMateria spa, presso il polo industriale in località Ischia di Crociano nel comune di Piombino.

L’esecutivo ha deciso di applicare il principio di precauzione in relazione ai problemi di risanamento ambientale e di tutela dei disagi subiti dai cittadini. Il problema è quello dell’eliminazione dei cattivi odori che provengono dalla discarica ex Asiu nella quale a suo tempo sono stati conferiti i rifiuti responsabili delle maleodoranze.

In proposito il gestore è stato oggetto, lo scorso 19 settembre, di una diffida i cui termini sono scaduti.

La Giunta regionale ha quindi chiesto alla Direzione regionale ambiente e all’Arpat di compiere la necessaria verifica sull’ottemperanza o meno alle prescrizioni contenute nella diffida. E soltanto se la verifica darà parere positivo è intenzionata ad approvare un provvedimento in linea con il parere del Nucleo regionale di Valutazione di impatto ambientale. In caso di verifica negativa la Giunta regionale valuterà i provvedimenti da adottare al riguardo.

_______________________________

Piombino (LI) – Il NURV ha proposto alla Giunta Regionale pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativamente al “progetto da realizzarsi presso il polo industriale in loc. Ischia di Crociano” presentato da Rimateria con alcune importanti prescrizioni. Ai fini della presentazione dell’istanza dell’autorizzazione AIA della nuova discarica denominata LI53, Rimateria dovrà quindi arretrare il perimetro della nuova discarica denominata LI53 in modo tale da rispettare sempre la distanza di 500mt dal perimetro del centro abitato di Colmata, e i volumi della nuova discarica LI53 potranno essere autorizzati in AIA solo in conformità agli atti di concessione in essere con l’Agenzia del Demanio e quindi con il solo conferimento dei rifiuti derivanti dallo smaltimento dei cumuli e da attività siderurgica.
E’ comunque possibile apportata modifica all’atto di concessione, con determinazione di un uso diverso da quello oggi autorizzato (ed è questo, insieme all’autorizzazione, che preoccupa di più i residenti di Colamta, ndr.).

Il motivo di questa scelta è ben spiegato a pagina 19 del documento:  “Ritenendo peraltro non ulteriormente procrastinabile l’avvio delle operazioni di bonifica a carico dell’azienda (per le altre opere di bonifica del SIN non a carico di RImateria, come ad esempio la LI53 da 36 ettari, invece i residenti possono tranquillamente attendere, ndr.)  è necessario che almeno i rifiuti non riutilizzabili presenti sul sito LI53 (quella da 12 ettari contigua all’attuale discarica, ndr.) siano conferiti nella discarica in progetto, in via prioritaria, sin dai primi moduli messi in esercizio. Salvo loro eventuale conferimento già nei moduli attualmente in coltivazione.
Alla luce di quanto sopra, si conferma pertanto che l’alternativa zero (mancata realizzazione del progetto) non è quella preferibile rispetto alla realizzazione dell’opera subordinatamente a specifiche condizioni per la mitigazione degli impatti derivanti”.

A poco sono servite quindi le opposizioni da parte di Comune, ARPAT e ASL. Questa discarica quindi “s’ha da fare” perché secondo la rRegione è presente il sito contaminato LI53AR nell’area dove dovrà sorgere l’impianto, e il procedimento di valutazione è presupposto per l’attuazione di quanto previsto dai Decreti Direttoriali del MATTM in merito alla Messa in Sicurezza Permanente del sito LI53 (DM 140/2014 e DM 423/2017). Il progetto prevede infatti la preliminare rimozione dei rifiuti siderurgici, presenti in cumuli non gestiti (stimati in 182.000 m3), e il riutilizzo di parte degli stessi, una volta trattati, per la realizzazione di un pacchetto superficiale idoneo alla messa in sicurezza permanente dell’area. Quindi per smaltire 182 mila metri cubi di scorie d’altoforno il NURV sembra autorizzare  l’intera area di discarica (attestabili in circa due milioni e mezzo di metri cubi  (2.500.000 m3) al netto quindi del restringimento obbligato dai 500 metri di distanza dal centro abitato di Colmata.

L'immagine può contenere: spazio all'aperto

La 12 ettari e la 36 ettari a confronto

Il Comune di Piombino aveva contestato perfino l’atto stesso per Improcedibilità della VIA:
«Nella prima seduta del 24.1.2019 il Nucleo Regionale di VIA, accertata la presenza di numerose criticità, ha concesso alla Proponente un termine di 30 giorni per la produzione di documentazione integrativa, documentazione che RiMateria spa ha depositato in data 28 febbraio 2019. Nella successiva riunione del 27 maggio 2019 il Nucleo ha concesso ulteriori 90 giorni alla Proponente per presentare la “documentazione di chiarimento finalizzata a chiarire gli elementi critici emersi nel corso della seduta”. Trattavasi evidentemente di un termine perentorio e non ulteriormente prorogabile, anche perché la normativa non prevede la possibilità di una doppia proroga (v. infra).
La Proponente non ha ottemperato nel termine indicato. Ha presentato un’istanza di proroga fondata non su ragioni oggettive ma su difficoltà interne assolutamente inconferenti e quindi inaccoglibili, e poi, senza neanche attendere un riscontro, in data 25 settembre 2019 ha presentato una serie di documenti che prevedono, tra l’altro, una modifica progettuale non irrilevante.
L’art. 24, c. 4 del d.lgs. 152/2006 prevede che nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta di modifica e/o integrazioni documentali che può essere formulata solo una volta, l’istanza “si intende respinta ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione”.
Tale disposizione è applicabile al procedimento in esame in forza del rinvio dinamico (o formale) al d.lgs. 152 del 2006 contenuto nell’art. 39 della l. reg. Toscana 10 del 2010.
Si chiede pertanto che la domanda venga respinta e il procedimento immediatamente archiviato».


Il video dove si vede la nascita dell’LI53AR a partire dal 2006

ARPAT si è concentrata invece sul disturbo odorigeno (il puzzo, ndr.):
«In relazione al disturbo odorigeno, considerata ad oggi l’assenza di una normativa nazionale e regionale specifica che ne possa consentire una valutazione oggettiva, avendo tuttavia utilizzato i riferimenti valutativi ad oggi a disposizione, è stato ritenuto, in via previsionale, che la realizzazione dell’opera comportasse comunque un disturbo non accettabile [vedi parere ARPAT del 17/10/2019]. A tale proposito vi sono però le condizioni per ritenere possibile, in fase autorizzativa, la minimizzazione dell’impatto.

A tal fine, le nuove volumetrie di ampliamento delle discariche in argomento potranno essere limitate a tipologie di rifiuti a matrice solida inorganica o a basso contenuto organico, escludendo l’ammissibilità di rifiuti con contenuto di sostanza organica che possa dare origine a processi biologici di degradazione, con conseguente produzione di emissioni significative di biogas e di impatto odorigeno».

Certo questa autorizzazione di VIA pone anche altri dubbi. Il primo è quello relativo a quanto comunicato il 23 settembre 2019 (poco più di un mese fa) in una riunione al Ministero dell’ambiente:
«La Regione ricorda che, nel corso della riunione del luglioscorso relativa all’AdP (Accordo di Programma, ndr.), non fu preso nessun impegno ad adottare la discarica Rimateria per ricevere i cumuli; questo indipendentemente dal fatto che la maggioranza di Rimateria sia pubblica o privata. Il fatto è che la suddetta discaricarica NON è abilitata a ricevere scorie di acciaieria (codici CER). La discussione su tale discarica è  surreale anche per il fatto che NON vengono pagate le relative fideiussioni».

E non dimentichiamoci la recente diffida a cui Rimateria ad oggi NON ha ancora ottemperato:
Nel decreto dirigenziale numero 15306 del 19 settembre 2019 si leggono una serie di inadempienze, riscontrate a seguito del sopralluogo di Arpat, alle quali la società doveva rispondere entro 15 giorni.  (LEGGI ARTICOLO DEDICATO).

E’ chiaro che un simile progetto è economicamente insostenibile da parte dell’azienda e dei privati che hanno la maggioranza in RImateria, anche perché nuove scorie d’altoforno non arriveranno (spento nel 2012, ndr.) e le poche scorie prodotte dai moderni forni elettrici non saranno comunque disponibili prima della loro realizzazione che ottimisticamente non sarà prima di tre anni.

E quindi alla fine la vera discriminante la farà chi sarà in Regione a partire da maggio prossimo. Perchè probabilmente solo apportando modifiche all’atto di concessione, con determinazione di un uso diverso da quello oggi autorizzato potrà far sopravvivere Rimateria. E dubitiamo che il centro-destra autorizzi un qualsiasi ulteriore apporto di rifiuti organici di qualsiasi tipo.

______________________________

L’ATTO INTEGRALE E’ SCARICABILE AL SEGUENTE LINK:
Verbale_2019-10-30_Parere.NURV.198

Print Friendly, PDF & Email
Scritto da il 4.11.2019. Registrato sotto ambiente/territorio, Foto, Toscana-Italia, ultime_notizie. Puoi seguire la discussione attraverso RSS 2.0. Puoi lasciare un commento o seguire la discussione

Scrivi una replica

DA QUANTO TEMPO...

  • QUANTO E' PASSATO DAL 1 LUGLIO 2017 DATA TERMINE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA CON CEVITAL?

    Nonostante l'addendum all'accordo di programma, senza il quale Rebrab sarebbe diventato Padrone a tutti gli effetti dello stabilimento, tale data viene comunque considerata dalla nostra testata come quella di inizio della crisi economica reale di Piombino. Da allora sono passati solo
    81 mesi, 18 giorni, 8 ore, 13 minute fa

Pubblicità

Galleria fotografica

CorriereEtrusco.it - testata giornalistica registrata al Tribunale di Livorno al n.19/2006. Direttore Responsabile Giuseppe Trinchini. C.F. TRNGPP72H21G687D
I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.
Tutti i loghi e i marchi sono dei rispettivi proprietari. I commenti sono di chi li inserisce, tutto il resto copyright 2018 CorriereEtrusco.it