TOSCANA: PUBBLICATA LA NUOVA LEGGE SUI RIFIUTI, LE NOVITA’

ARPATToscana – La legge regionale 61 del 28 ottobre 2014, pubblicata sul BURT n. 52 del 5 novembre 2014, ha modificato sia la legge regionale 25/1998 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” sia la legge regionale 10/2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”. Due le principali novità: abolizione del piano interprovinciale rifiuti e ri-attribuzione di competenze alla Regione Toscana.

Per quanto riguarda la disciplina in materia di rifiuti, la legge regionale 61/2014 introduce alcune importanti novità.

In primo luogo elimina il piano interprovinciale in materia di rifiuti previsto dalla precedente legge regionale 25/1998 (programmazione articolata su tre livelli – regionale, interprovinciale e di ambito), poi ripartisce nuovamente le competenze in materia di rifiuti tra Regione e Provincia anche alla luce della legge 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, in vigore dall’8 aprile 2014).

Rimangono quindi due livelli di programmazione, da cui scaturiscono il piano regionale ed il piano di ambito. Il piano regionale di gestione dei rifiuti, per quanto riguarda la gestione integrata dei rifiuti urbani, individua i fabbisogni, la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e recupero, nonché gli obiettivi, gli indirizzi e i criteri per la gestione integrata dei rifiuti urbani, a cui i piani di ambito dovranno dare attuazione.

Vengono, poi, come detto,  nuovamente attribuite alla Regione le funzioni amministrative in materia di rifiuti attribuite dal legislatore statale alla Regione e trasferite in precedenza alle province con la legge regionale 25/1998.
In particolare, tra le funzioni ri-allocate troviamo le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione ed esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti, nonché la valutazione di impatto ambientale e la verifica di assoggettabilità sui relativi progetti.

Alle Province rimangono tutte le funzioni amministrative ad esse attribuite dalla legge statale e che, in base alla sentenze della Corte Costituzionale n. 187/2011 e 159/2012, rientrano tra le funzioni fondamentali di tali enti.

Il trasferimento delle funzioni alla Regione decorre dall’entrata in vigore della legge unicamente per le autorizzazioni relative alle discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi, agli impianti di termovalorizzazione con recupero energetico e agli impianti di compostaggio e di digestione anaerobica, in considerazione del fatto che si tratta di impianti strategici per garantire la riduzione della movimentazione dei rifiuti e l’attuazione del principio di prossimità.

La titolarità delle altre funzioni, invece, decorre dalla data di trasferimento del personale e delle risorse finanziarie.

Scendendo nel dettaglio, con la nuova normativa regionale, competono alla Regione tutte le funzioni amministrative attribuite a questi enti in materia di gestione dei rifiuti, nonché relative allo spandimento dei fanghi in agricoltura che non siano espressamente riservate a comuni e province dalla normativa nazionale, in particolare:

  1. approvazione del piano regionale di gestione rifiuti  (già previsto nella precedente disciplina)
  2. approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti da navi e dei residui di carico (funzione di competenza provinciale nella precedente disciplina normativa)
  3. rilascio autorizzazioni per la realizzazione, esercizio e chiusura degli impianti di gestione dei rifiuti e lo svolgimento delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi ai sensi degli art. 208 (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale), 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione ), 213 (Autorizzazioni integrate ambientali – AIA ) del TUA, nonché, ove applicabili, delle disposizioni di cui alla parte II – titolo III bis (Autorizzazione integrata Ambientale) comprese le autorizzazioni relative agli impianti di cui all’art 21 ( Definizione dei contenuto dello studio di impatto ambientale)
  4. emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità ed urgenza ai sensi dell’art 191 del TUA, (già previsto nella precedente disciplina normativa)
  5. esercizio di poteri sostitutivi, (già previsto nella precedente disciplina normativa)
  6. approvazione di norme regolamentari per la disciplina delle attività di gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale
  7. erogazione di finanziamenti e concessione di finanziamenti per specifiche attività,(già previsto nella precedente disciplina normativa)
  8. le funzioni in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti attribuite alle autorità competenti dal Regolamento CE n. 1013/2006, ivi comprese le comunicazioni di cui all’art. 194 co 7 (dati relativi all’anno precedente) del TUA.

In base alla nuova legge, che sostituisce l’art. 6 della l.r. 25/98, competono, invece, alle Province le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, in particolare:

  1. controllo periodico su tutte le attività di gestione, intermediazione e commercio rifiuti, nonché il controllo sulle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento fanghi
  2. verifica e controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate previste dagli artt. 214 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l’ammissione alle procedure semplificate), 215 (Autosmaltimento), 216 (Operazioni di recupero) del TUA
  3. individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, tenendo conto del piano territoriale di coordinamento provinciale e delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione rifiuti
  4. emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità ed urgenza ai sensi dell’art. 191 del TUA, (già contenuto nella precedente disciplina normativa)
  5. rilascio dell’AUA (autorizzazione unica ambientale) per l’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura.

Rimane invariata rispetto alla precedente normativa la previsione secondo la quale le province esercitano le funzioni di vigilanza e controllo avvalendosi di ARPAT.

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Scritto da il 4.1.2015. Registrato sotto ambiente/territorio, Foto, ultime_notizie. Puoi seguire la discussione attraverso RSS 2.0. Puoi lasciare un commento o seguire la discussione

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