TRIBUTI, SANZIONI PIÙ BASSE PER SANARE LE IRREGOLARITÀ

Sono diminuite la sanzioni con le quali è possibile sanare spontaneamente irregolarità od omissioni commesse nel pagamento delle tasse. A determinare queste nuove regole, finalizzate a incentivare la spontanea regolarizzazione delle violazioni commesse, è il decreto “anticrisi” di recente emanazione.

Ricorrere all’istituto del “ravvedimento operoso” per sanare delle irregolarità tributarie sarà quindi sempre più conveniente, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
Il “ravvedimento operoso” è uno strumento immediato ed efficace per evitare il contenzioso, che può essere utilizzato in ogni momento dell’anno, rispettando, ovviamente, le sue specifiche condizioni operative.

La legge prevede che possa essere usato per sanare gli atti relativi al pagamento delle imposte dirette, dell’Iva, dei tributi locali per: omessi o insufficienti versamenti delle imposte dovute (anche a titolo di saldo o acconto) in base alle dichiarazioni (anche alle liquidazioni periodiche dell’Iva); per errori meramente formali; per errori sostanziali che incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, per l’omessa presentazione della dichiarazione o denuncia anche di inizio/variazione dell’attività.

Per omesso pagamento del tributo, ad esempio, in caso di regolarizzazione entro 30 giorni dalla scadenza originaria, il contribuente dovrà versare il tributo dovuto e pagare, indipendentemente da questo, una sanzione pari a 1/12 del minimo della sanzione prevista, ovvero al 2,50% del tributo dovuto (in precedenza l’importo era del 3,75%).

Per omesso pagamento oltre i 30 giorni ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione, dovrà essere pagato 1/10 del minimo della sanzione prevista ovvero il 3% del tributo dovuto (in precedenza era il 6%).

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Scritto da il 16.12.2008. Registrato sotto Economia. Puoi seguire la discussione attraverso RSS 2.0. Puoi lasciare un commento o seguire la discussione

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